Destreggiarsi nel Sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) dell'UE: una guida completa per gli spedizionieri


    Negli ultimi anni, si è verificata una rapida transizione verso pratiche commerciali più sostenibili, soprattutto nelle supply chain. Infatti, l'Unione Europea (UE) ha adottato un piano d'azione per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030.

    Un'iniziativa chiave di questo processo è rappresentata dal Sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) dell'Unione europea. Avviato nel 2005, l'ETS combatte il cambiamento climatico incoraggiando diversi soggetti, inclusi gli spedizionieri ed i clienti, a ridurre le emissioni di gas serra. A partire dal 1° gennaio 2024, la normativa riguardante l'ETS include le spedizioni. Ciò significa nuove tasse sul carbonio per tutti i clienti che effettuano spedizioni che prevedono il trasporto di merci da e verso la zona UE/SEE ed al suo interno.

    Questa guida completa vi illustrerà quali sono le aziende interessate, il potenziale impatto sulla vostra attività, come affrontare i cambiamenti e le strategie per avere successo.

    L'ETS è un elemento chiave della politica dell'Unione europea per combattere i cambiamenti climatici. È il primo ed il più grande sistema al mondo di "cap-and-trade", ovvero di limitazione e scambio, per le emissioni di gas serra. Copre circa il 45% delle emissioni totali dell'UE, comprese quelle derivanti dalla produzione di energia, dagli impianti industriali e dal settore dell'aviazione.

    L'ETS dell'UE pone un tetto alla quantità totale di gas ad effetto serra emessi da determinati settori, tra cui quelli dei trasporti e della logistica. Nell'ambito dell'ETS, le compagnie di navigazione che operano da o verso i porti dell'UE o del SEE devono acquistare quote in quantità pari alle loro emissioni (1 tonnellata di CO2 = 1 quota ETS) per non incorrere in pesanti sanzioni. Dopo averle acquistate, le aziende devono presentarle e restituirle annualmente alle autorità competenti.

    La conformità comporta anche l'obbligo di monitorare, comunicare e verificare le emissioni di gas ad effetto serra ai sensi del regolamento MRV dell'UE. I dati ottenuti da questi processi saranno determinanti per stabilire il numero di quote necessarie. Le quote presentate dalle imprese aumenteranno nell'arco di tre anni:

    • 2024: 40% delle emissioni verificate
    • 2025: 70% delle emissioni verificate
    • Dal 2026 in poi: 100% delle emissioni verificate

    La normativa include il trasporto di spedizioni sia nei Paesi dell'UE che in quelli extra UE, nello specifico:

    Paesi dell'UE

    • Belgio
    • Bulgaria
    • Croazia
    • Cipro
    • Danimarca
    • Estonia
    • Finlandia
    • Francia
    • Germania
    • Grecia
    • Ungheria
    • Irlanda
    • Italia
    • Lettonia
    • Lituania
    • Malta
    • Paesi Bassi
    • Polonia
    • Portogallo
    • Romania
    • Slovenia
    • Spagna
    • Svezia

    Paesi extra UE

    • Albania
    • Azerbaigian
    • Egitto
    • Isole Faroe
    • Georgia
    • Islanda
    • Libano
    • Moldavia
    • Montenegro
    • Norvegia
    • Repubblica Araba Siriana
    • Turchia
    • Ucraina
    • Regno Unito

    Il grafico seguente illustra il ciclo di conformità annuale e la panoramica generale delle tempistiche.

    Grafico del ciclo di conformità del Sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE

    Dal 1° gennaio 2024, l'ambito di applicazione dell'ETS include il trasporto marittimo. La normativa prevede che le quote relative all'emissione di anidride carbonica vengano calcolate in base alle navi invece che al carico. Gli armatori di navi da carico o passeggeri con una stazza lorda pari o superiore alle 5.000 tonnellate devono comunicare le loro emissioni e destinare una quota per ogni tonnellata di CO2 prodotta. Le tasse sul carbonio si applicano anche al di fuori dell'UE e ciò ha un impatto su una parte sostanziale della flotta impiegata per il trasporto marittimo a livello globale. Gli spedizionieri che operano nelle acque dell'UE, indipendentemente dalla loro origine, saranno soggetti agli obblighi derivanti dall'ETS.

    • Navi in partenza dai porti dell'UE verso porti extra UE (50%)
    • Navi con rotte tra porti dell'UE (100%)
    • Navi ormeggiate nei porti dell'UE (100%)

    Mappa del Sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE

    Per scoraggiare eventuali tentativi di evasione degli obblighi derivanti dall'ETS, le navi portacontainer che fanno scalo in un porto di trasbordo situato al di fuori della zona UE/SEE, ma entro 300 miglia nautiche da un porto UE/SEE, devono conteggiare un numero di quote pari al 50% delle emissioni generate durante l'intero viaggio verso quest'ultimo porto e non solo nel breve tratto percorso dal porto di trasbordo. L'UE fornirà un elenco dei porti di trasbordo.

    Al momento della pubblicazione di questa guida, i vettori marittimi hanno applicato un supplemento ETS per coprire la tassa sulla CO2 per le spedizioni nell'UE. Il calcolo delle emissioni di CO2 per TEU sarà basato sulla metodologia Clean Cargo, con le emissioni risultanti moltiplicate per il prezzo di mercato delle EUA (quote UE) secondo l'indice ICEDEU3, aggiornato trimestralmente.

    Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ETS al trasporto marittimo prevede un periodo di implementazione graduale della durata di tre anni. La normativa riguardante la percentuale relativa alle quote delle emissioni per le navi da carico e passeggeri contempla un aumento graduale, con un passaggio dal 40% al 100% durante tale periodo. Le navi offshore con una stazza lorda superiore alle 5.000 tonnellate rientreranno nel campo di applicazione dell'ETS a partire dal 2027.

    Tabella dell'implementazione del Sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE

    Nella tabella precedente, per navi da carico si intendono le tipiche navi portacontainer utilizzate per le spedizioni di carichi container completi (FCL) e parziali (LCL). Le navi offshore comprendono le petroliere ed analoghe tipologie di navi. Le navi da carico generiche sono quelle break bulk/bulk/roll-on/roll-off (RO-RO).

    Inizialmente incentrato sulle emissioni di anidride carbonica, l'ETS dell'UE amplierà il suo ambito di applicazione includendo il metano ed il protossido di azoto a partire dal 2026. Inoltre, la comunicazione delle emissioni sarà obbligatoria per le navi offshore e le navi da carico generiche con una stazza lorda compresa tra le 400 e le 5.000 tonnellate, che potranno eventualmente essere incluse nell'ETS in una fase successiva.

    L'adozione di pratiche sostenibili non solo riduce le emissioni della vostra attività, il che è positivo per il nostro pianeta, ma può anche permettere alla vostra azienda di assumere un ruolo di primo piano nella tutela dell'ambiente. Per assicurarvi di essere sempre conformi, verificate regolarmente se ci sono aggiornamenti o modifiche relativi alle normative dell'ETS.

    Contattate oggi stesso il nostro team di esperti per scoprire come C.H. Robinson può aiutarvi a destreggiarvi tra gli effetti pratici dell'ETS dell'UE ed a raggiungere un successo duraturo ed all'insegna della sostenibilità nel settore delle spedizioni. Intraprendiamo insieme un percorso verso un futuro più verde.

     

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    https://www.chrobinson.com/it-it/resources/resource-center/guides/eu-emissions-trading-system/